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Il danno esistenziale esiste e puņ essere remunerato PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Thursday 29 March 2007
Sample ImageTorno su un argomento già trattato sia per l'attualità e l'importanza dello stesso, sia per essere stata ispirata da una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso 06.02.2007 ( sent. n. 2546- Cass. Sez. II civ. ).

Oggetto della situazione e del ragionamento che accompagna la pronuncia resa dalla Suprema Corte è il danno esistenziale, categoria, questa, di recente formazione sulla quale dottrina e giurisprudenza sono tuttora chiamate ad intervenire.
Sul punto, ancora una volta "gli ermellini" ( come taluno chiama amichevolmente i giudici della Cassazione ) hanno ribadito che per danno esistenziale si intende ogno pregiudizio ( di natura non meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e i rapportii relazionali propri del soggetto, portandolo a scelte di vita diverse da che avrebbe fatto in considerazione della propria personalità laddove non si fosse verificato l'evento dannoso.

Ciò che, inoltre, la sentenza in questione precisa ulteriormente è che tale danno non costituisce una componente né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento e conseguente risarcimento non potrà prescindere da adeguata allegazione da parte di chi lo invoca sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

Come ho già avuto occasione di dire, ciò che dovrà essere dimostrato è il concreto cambiamento che l'evento dannoso ha portato in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato.
E ciò tramite un "preciso inventario" delle singole attività ( relazioni affettivo-familiari; rapporti sociali; attività culturali e religiose; svaghi e divertimenti ) compromesse dall'illecito: Tornando alla sentenza in commento la stessa si sofferma su altri aspetti che ineriscono la questione del risarcimento del danno ai congiunti in ca so di decesso di una persona alla quale si è legati da vincoli di parentela ( nel caso si specie il coniuge ).

A tale proposito precisano i giudici che il danno biologico ( inteso quale danno alla salute che si traduce in una lesione allintegrità psico-fisica ) può essere riconosciuto e liquidato, anche in via equitativa, solo se viene fornita la prova che il decesso abbia influito negativamente sulla salute dei congiunti determinando una apprezzabile patologia o l'aggravamento di una patologia precedente. Ancora, la sentenza si sofferma sul danno patrimoniale, precisando che, laddove invocato, aspetta ai coniugi di persona deceduta a causa di fatto illecito altrui e richiede di per sé l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui beneficiavano prima dell'intervenuto decesso e di cui, con ogni probabilità, avrebbero continuato a beneficiare in futuro.

di Stefania di Pietro Il Diario

 
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