| Il danno esistenziale esiste e puņ essere remunerato |
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| Scritto da Administrator | |
| Thursday 29 March 2007 | |
Torno su un argomento già trattato sia per l'attualità e l'importanza dello stesso, sia per essere stata ispirata da una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso 06.02.2007 ( sent. n. 2546- Cass. Sez. II civ. ).
Oggetto della situazione e del ragionamento che accompagna la pronuncia resa dalla Suprema Corte è il danno esistenziale, categoria, questa, di recente formazione sulla quale dottrina e giurisprudenza sono tuttora chiamate ad intervenire. Ciò che, inoltre, la sentenza in questione precisa ulteriormente è che tale danno non costituisce una componente né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento e conseguente risarcimento non potrà prescindere da adeguata allegazione da parte di chi lo invoca sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Come ho già avuto occasione di dire, ciò che dovrà essere dimostrato è il concreto cambiamento che l'evento dannoso ha portato in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato. A tale proposito precisano i giudici che il danno biologico ( inteso quale danno alla salute che si traduce in una lesione allintegrità psico-fisica ) può essere riconosciuto e liquidato, anche in via equitativa, solo se viene fornita la prova che il decesso abbia influito negativamente sulla salute dei congiunti determinando una apprezzabile patologia o l'aggravamento di una patologia precedente. Ancora, la sentenza si sofferma sul danno patrimoniale, precisando che, laddove invocato, aspetta ai coniugi di persona deceduta a causa di fatto illecito altrui e richiede di per sé l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui beneficiavano prima dell'intervenuto decesso e di cui, con ogni probabilità, avrebbero continuato a beneficiare in futuro. di Stefania di Pietro Il Diario |
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